L’Accesso civico semplice e quello generalizzato è il diritto di chiunque, senza necessità di indicare il motivo, di richiedere documenti, informazioni o dati in possesso dell’Associazione conVoi Onlus inerenti l’attività di pubblico interesse svolta dall’associazione stessa, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’organizzazione per la riproduzione su supporti materiali.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l’Associazione conVoi Onlus ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web pur avendone l’obbligo.

L’accesso civico semplice, quindi, riguarda solo atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO SEMPLICE

La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata e va presentata al direttore, Manlio Mele, compilando l’apposito modulo ed inoltrandolo alternativamente:

  • all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@convoi.org
  • all’indirizzo PEC: convoionlus@pec.it.
  • all’indirizzo postale: Associazione familiare conVoi Onlus – Ufficio amministrativo, via Vittorio Veneto 12 – 20091 Bresso (MI).

In caso di accoglimento, l’Associazione conVoi Onlus procederà entro 30 giorni all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicherà al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L’accesso civico generalizzato è il diritto di richiedere ulteriori documenti e dati in possesso dell’Associazione conVoi Onlus inerenti l’attività di pubblico interesse svolta oltre quelli su cui già vige l’obbligo di pubblicazione.

Questo diritto può essere esercitato da chiunque, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

L’istanza deve essere inviata, compilando l’apposito modulo ed inoltrandolo alternativamente:

  • all’indirizzo PEC: convoionlus@pec.it;
  • all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@convoi.org;
  • all’indirizzo postale: Associazione familiare conVoi Onlus – Ufficio amministrativo, via Vittorio Veneto 12 – 20091 Bresso (MI).
  • presentata direttamente all’Ufficio amministrativo dell’Associazione familiare conVoi Onlus in via Vittorio Veneto 12 a Bresso previo appuntamento al numero telefonico 02-39005169.

A seguito di richiesta di accesso generalizzato, l’Associazione provvederà a:

  • individuare gli eventuali soggetti controinteressati e a informarli (con raccomandata A/R o per via telematica) della richiesta di accesso presentata;
  • identificare i documenti e di dati richiesti, se possibile;
  • concludere il procedimento entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, inviando il materiale richiesto o motivando in un apposito provvedimento il diniego, il differimento o la limitazione all’accesso.

I controinteressati possono presentare una motivata opposizione all’accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Nonostante l’opposizione dei controinteressati, l’organizzazione può comunque decidere di accettare la richiesta di accesso generalizzato, se non ravvisa alcun pregiudizio concreto alla tutela di interesse pubblici o privati.

Rifiuto all’accesso

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis Del D.Lgs. 33/2013.

Richiesta di riesame

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame all’Associazione che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), l’organizzazione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte dell’organizzazione è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella dell’organizzazione, il richiedente può proporre ricorso al TAR (art. 116 d.lgs 104/2010).

 

REGISTRO DEGLI ACCESSI

Accesso civico semplice

Registro degli accessi 2021 

Registro degli accessi 2022

Registro degli accessi 2023 

Accesso civico generalizzato

Registro degli accessi 2021 

Registro degli accessi 2022 

Registro degli accessi 2023